...::: Associazione Culturale Camillo Golgi :::...
domenica 5 settembre 2010
 
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FERRUCCIO DE BORTOLI racconta Enzo Biagi, Oriana Fallaci, Indro Montanelli

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PREMIO ASSOCIAZIONE "C. Golgi" - Destinato ad un giovane Ricercatore in Scienze Biologiche e/o in Medicina e Chirurgia - Sponsor dell'iniziativa:  ITAL.GE.TE. srl, Morimondo (Mi)

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ASSOCIAZIONE CULTURALE “C. Golgi”.

STATUTO




Denominazione – Sede – Scopo

Art. 1
E’ costituita, nella Città di Abbiategrasso, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
 l’ Associazione culturale  denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE C. GOLGI”

Art. 2
La Sede è in ABBIATEGRASSO,  Vicolo S. Maria 20

Art. 3
L’ Associazione ha lo scopo di affermare il valore della Cultura come mezzo indispensabile per accrescere  la libertà dell’Uomo  svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati  e si propone

  1. di celebrare l’anniversario della assegnazione del Premio Nobel per la  Medicina  a  Camillo Golgi ( 11 dicembre 1906 ) - che condusse  una parte significativa della Sue ricerche  nella Città di  Abbiategrasso, nel ruolo di Direttore Medico dell’Istituto per Incurabili oggi a Lui intitolato -  promuovendo, autonomamente o in collaborazione con altre Istituzioni Pubbliche e Private,  una o più iniziative culturali in grado di dare all’avvenimento il dovuto rilievo,
  2. di proseguire nel tempo a venire la sua attività culturale, nella accezione più ampia della parola, per dare a quanti lo vogliano fra i Concittadini e in particolare  i giovani, occasioni di arricchimento spirituale nelle Scienze, nell’Arte, nella Musica, nella Letteratura, nel Teatro

L’Associazione non ha fini  di lucro, ispira il suo operato ai  principi di democraticità e trasparenza, non può svolgere attività politica o sindacale.

L’ Associazione  si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
 L’ associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.



Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4
Il patrimonio dell’associazione è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti


Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote sociali;
  2. dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni, eventi culturali o partecipazioni ad essi;
  3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.


Art. 5
L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed entro sessanta il bilancio preventivo del successivo esercizio.


Associati

Art. 6
Sono Associati le persone o gli enti  la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Sono Soci a pieno diritto:

  1. I Soci Fondatori che hanno dato vita alla Associazione e che ne hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo,
  2. I Soci Benemeriti  che con atti di liberalità, lasciti, donazioni o contributi a fondo perduto concorrono  a sostenere l’ attività e lo sviluppo della Associazione,
  3. I Soci Onorari che sono invitati a far parte dell’Associazione dal Consiglio di Amministrazione in virtù di meriti acquisiti e universalmente riconosciuti,
  4. I Soci Ordinari, ammessi a fare parte  dell’Associazione dopo approvazione esplicita  del   Consiglio di Amministrazione, in regola con la quota  associativa.


Art. 7
Gli Associati hanno diritto,  ai sensi  dell’art. 16 del C.C., a partecipare a tutte le manifestazioni promosse dall’Associazione.

Art. 8
La qualità di Associato si perde per  decesso, dimissioni e per  indegnità e morosità .
E’ moroso l’Associato che non paga la quota di associazione alla scadenza e per l’importo fissato dal Consiglio di Amministrazione, che ne dichiarerà la morosità.
L’indegnità è sancita dal  Consiglio di Amministrazione che, esaminate le ragioni a favore e contro, dopo avere  ascoltato l’Associato in contradditorio, deciderà a maggioranza dei Componenti, con decisione motivata.  



Amministrazione

Art. 9
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari  non superiore a  9 membri, eletti dall’assemblea e  dura in carica cinque anni.
Si aggiungono e ne fanno parte con  diritto di voto, un Rappresentante indicato dall’Università degli Studi di Pavia e un Rappresentante indicato dall’Istituto C. Golgi.
Sulla loro nomina deve esprimersi favorevolmente il C. d’A. a maggioranza semplice dei voti.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 10
Il Consiglio nomina un Presidente, un Presidente Vicario  ed un Segretario-Tesoriere dell'Associazione, scegliendoli tra i membri del Consiglio eletti dall’Assemblea.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 11
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno, rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo nonché all’ammontare della quota associativa.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Presidente Vicario, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.12
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea. Se lo ritiene opportuno può provvedere alla stesura ed approvazione di un Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza sarà obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13
Il Presidente, ed in sua assenza il Presidente Vicario, rappresenta legalmente l’Associazione  nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea e del Consiglio; nei casi d’urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo ala prima riunione.

Art. 14
Il Segretario-Tesoriere, in collaborazione con il Consiglio e con il Presidente è incaricato:
della tenuta diligente,  puntuale e scrupolosa dei Conti previsti dalle norme vigenti e da quelle che saranno emesse successivamente per l’Associazione, della custodia dei fondi e dei beni di proprietà dell’Associazione, di redigere i Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’ Assemblea.



Assemblee

Art. 15
Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Presidente, almeno una volta l’anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, inviata  con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, come ad esempio telefax, raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
L’assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati a norma dell’art. 20 c.c..
L’assemblea può  essere convocata  anche fuori della sede dell’Associazione.

Art. 16
L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto e su tutto quanto a lei demandato per legge o per statuto.


Art. 17
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

Art. 18
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Presidente Vicario, in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento di ciascun associato.
Delle riunioni dell’assemblea si redige un verbale firmato dal presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è diversamente disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.



Collegio dei Revisori

Art. 19
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri eletti dall’Assemblea degli Associati e da due supplenti. Essi restano in carica un anno.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza della cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell’Associazione e potranno procedere anche individualmente ed in qualsiasi momento , ad atti di ispezione e controllo.



Rimborso delle spese

Art. 20
Tutte le cariche sono gratuite. Agli Associati, ai Consiglieri e ai Revisori spetta solo il rimborso delle spese, eventualmente sostenute per incarichi attribuiti, purchè siano giustificate e formalmente autorizzate dal Presidente o, in sua vece dal Presidente Vicario.



Scioglimento

Art. 21
Se il Consiglio di Amministrazione ritiene non più ragionevolmente raggiungibili gli scopi dell’Associazione può richiedere all’Assemblea di deliberare lo scioglimento dall’Associazione o le conseguenti modifiche allo Statuto.
In caso di scioglimento i beni dell’Associazione saranno devoluti ad altri enti con finalità analoghe a quelle dell’Associazione.


Disposizioni transitorie


Fino alla prima Assemblea Ordinaria i Componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati tra i Soci Fondatori.

© 2006 Associazione Culturale Camillo Golgi
CF: 90022280151 - R.A.E. Abbiategrasso n. 2670/Serie 3
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